CIRCOLARE ESAMI DI STATO 2022/2023 – PRIMO E SECONDO CICLO

Data: 14/03/2021

CIRCOLARE ESAMI DI STATO 2023: ORDINANZE ED ALLEGATI

ESAME DI STATO 2022/2023 - PRIMO CICLO

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0004155.07-02-2023

Normativa di riferimento Contenuto
Legge 107 del 13 luglio 2015 (comma 181, lett.1) Criteri ispiratori della delega in materia di valutazione
Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
Decreto ministeriale 741 del 3 ottobre 2017 Modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione
Decreto ministeriale 742 del 3 ottobre 2017 Modalità per il rilascio delle certificazioni di competenze nel primo ciclo
Nota DPIT 1865 del 10 ottobre 2017 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame si Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione

Breve sintesi di alcuni articoli

Decreto ministeriale 741 del 3 ottobre 2017  

Art. 2 – Ammissione all’esame dei candidati interni

  1. Requisiti:
  2. a) frequenza almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
  3. b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato;
  4. c) aver partecipato alle prove Invalsi.
  5. A maggioranza, con adeguata motivazione, non ammissione.
  6. Voto espresso per la non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all’esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
  7. Voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.

Art. 4 – Sedi di esame e Commissioni

  1. Sedi di esame sono le istituzioni scolastiche statali e paritarie.
  2. Commissione d’esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.
  3. Svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico preposto.
  4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, appartenente al ruolo della scuola secondaria.
  5. Lavori della commissione e delle sottocommissioni sempre alla presenza di tutti i componenti.

Art. 5 – Riunione preliminare e calendario delle operazioni

  1. L’esame di Stato si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.
  2. Il dirigente scolastico comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d’esame e in particolare le date di svolgimento di:
  3. a) riunione preliminare della commissione;
  4. b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
  5. c) colloquio;
  6. d) eventuali prove suppletive.
  7. La commissione nell’ambito della riunione preliminare definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni (in particolare durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore; ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui).
  8. La commissione, nell’ambito della riunione preliminare, predispone le prove d’esame, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.
  9. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
  10. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato.

Art. 6 – Prove d’esame

  1. L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.
  2. Le prove scritte sono:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.

  1. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Art. 7 – Prova scritta relativa alle competenze di italiano

  1. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

  1. Nel giorno della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Art. 8 – Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche

  1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
  2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

4.Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.

5.Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Art. 9 – Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere

  1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l’inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.
  2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria.
  3. La commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

4.Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l’insegnamento dell’italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

5.Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Art. 10 – Colloquio

  1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
  2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
  3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Art. 12 – Correzione e valutazione delle prove

  1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
  2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
  3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Art. 13 – Voto finale e adempimenti conclusivi

  1. Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
  1. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
  2. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore.
  3. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
  4. L’esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
  5. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.
  6. Gli esiti finali dell’esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell’istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l’esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura “esame non superato”, senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Art. 14 – Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

  1. La sottocommissione predispone sulla base del piano educativo individualizzato prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.
  2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
  3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
  4. L’esito finale dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.
  5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo.
  6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
  7. Per l’effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
  8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
  9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
  10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’ insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma.
  11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l’esito dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 13.
  12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all’albo dell’istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

 

ESAMI DI STATO 2022/2023 - SECONDO CICLO

OM-45_2023

Allegato_A-1

DOCUMENTI 15 MAGGIO

 

ESAME DI STATO 2021/2022 - PRIMO CICLO

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all’andamento dell’emergenza sanitaria) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.

 

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO

Ammissione

In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi all’esame se:

  1. hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei docenti sulla base delle proposte dei Consigli di Classe tenuto conto delle specifiche situazioni correlate all’emergenza epidemiologica;
  2. non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 249/1998 )

Voto di ammissione

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno (art. 6, c. 5, D.Lgs. 62/2017)

Non ammissione

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

Prove

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

  1. prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’art. 7 del D.M. 741/2017;
  2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art. 8 del D.M. 741/2017;
  3. colloquio, come disciplinato dall’art. 10 del D.M. 741/2017.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento che sarà illustrata nel corso dell'incontro previsto per il 25.05.2022 alle ore 18:00.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato si svolge con le modalità previste dall’art. 14 del D.M. 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992 non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall’art. 15 del D.M. 741/2017.

Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall’art. 5 del D.M. 741/2017.

Il colloquio orale avrà durata massima di  20 minuti (anche per  gli alunni dell’indirizzo musicale). Le modalità del colloquio saranno illustrate alle famiglie in data 25.05.2022 alle ore 18:00 in un incontro on line.

VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.M. 741/2017. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

 

PUBBLICAZIONE ESITI

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato entro il 30 giugno, tramite affissione di tabelloni presso la sede di Valchiusa, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli alunni (ovvero i genitori/tutori) della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

 

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 741/2017 e sostengono l’esame di Stato con le modalità previste per i candidati interni.

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore.

L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

 

PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’art. 7 del D.Lgs. 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

La mancata partecipazione non rileva in ogni caso ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017.

 

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all’art. 15 del D.M. 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza a  peis00400q@istruzione.it, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica.

Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

 

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

SI ALLEGANO

https://www.miur.gov.it/-/scuola-firmate-le-ordinanze-con-le-modalita-di-svolgimento-degli-esami-del-primo-e-del-secondo-ciclo-bianchi-sono-frutto-del-confronto-e-della-condivi

PRIMO E SECONDO CICLO: ORDINANZE

OM esami stato 2021-2022

Allegato01_Modello_ES0_ESAME 2022-signed

Allegato02_Modello_ESC_ESAME 2022-signed

Allegato03_Modello_ESE_ESAME 2022-signed

Allegato04_Modello_ES1_ESAME 2022 (006)-signed

Allegato06_PrioritaNominaPresidenti_ESAME 2022-signed

Allegato08_ElencoClassiConcorso_ESAME 2022-signed

Allegato09_RiepilogoAdempimenti_ESAME 2022-signed

Allegato10_ElencoIndirizziStudioLingueStraniere_ESAME 2022-signed

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000066.14-03-2022

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 2020/2021

Trasmissione e pubblicazione Ordinanza ministeriale n. 53 del 03/03/2021 concernente le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
L'Ordinanza Ministeriale determina le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
A tal proposito, si rende noto che l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, per l’anno scolastico 2020/2021, ha inizio il giorno 16 giugno 2021 alle ore 08.30 con l’avvio dei colloqui.
Sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione gli alunni iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica.
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna
disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
Per i candidati esterni, si rende noto che l’ammissione è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017, per come disciplinati all’articolo 5 della O.M. n. 53.
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Dlgs 62/2017, sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:
a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del Dlgs 226/2005;
d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.
L’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017. 5. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento.
Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
a) nell’ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 non ancora regolamentati;
b) nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati i percorsi di cui ai Decreti EsaBac ed EsaBac techno;
Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione. Per la disciplina relativa all’esame preliminare dei candidati esterni si rinvia a quanto specificatamente trattato all’art.5 della O.M. n.53.
Sono sedi dell’esame per i candidati interni le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Dlgs 62/2017.
Sono sedi di esami per i candidati esterni le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l’esame in istituzioni scolastiche paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
I candidati esterni sono assegnati alle sedi d’esame secondo le modalità di cui all’articolo 14, comma 3, del Dlgs 62/2017 e al paragrafo 3 della nota direttoriale 6 novembre 2020, n. 20242.
Per l’assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni si rinvia a quanto specificato nel dettaglio dall’art. 7 della predetta Ordinanza.
I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità
d’esame in videoconferenza.
L’esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione all’esame di Stato nei termini e secondo le modalità di cui alla nota direttoriale USR ABRUZZO.
Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.
Il documento indica inoltre:
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della
fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti.
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti.
Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla predetta ordinanza.
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c).
Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei criteri di cui all’art. 12 della O.M. n.53. Mentre le sostituzioni dei componenti delle commissioni sono disciplinate dall’art. 13 della predetta Ordinanza.
Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30 secondo le modalità contemplate nell’art. 15 della predetta Ordinanza.
In relazione alla riunione preliminare della sottocommissione di cui all’art. 16 della predetta Ordinanza, cui si rinvia per la specifica trattazione, si rende noto che al fine di garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l’arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni.
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
Ai fini di cui al precedente capoverso, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline.
La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati.
Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.
L’articolazione e le modalità di svolgimento dell’esame sono specificatamente trattate nel dettaglio nell’art. 18 della predetta Ordinanza cui si rinvia.
Per il Progetto Esabac e Esabac-techno. Percorsi a opzione internazionale si rinvia a quanto specificatamente trattato nell’art. 19 della predetta ordinanza.
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3 della predetta Ordinanza. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi  dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.
In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
Qualora non sia possibile sostenere la prova d’esame di cui sopra, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.
In relazione agli adempimenti conclusivi e al voto finale si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 24 della predetta Ordinanza.
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 24 della predetta Ordinanza tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Ai sensi dell’art. 26 della predetta ordinanza si rende noto che nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 8 e all’articolo 20, comma 2 della predetta Ordinanza, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza.
Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, condivise con le OO.SS., sentite le autorità competenti.
I dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Sato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.

Allegato_C1_-_LICEI

OM-53_20_21

OM_Esami_di_Stato_20202021_allegato_A_Crediti_DEF

OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_orale_DEF

Calendario adempimenti esami di stato 2020 2021..0003931.12-03-2021

Calendario adempimenti amm.vi e tecnici .0003886.11-03-2021

Calendario adempimenti

NucleiSupporto_Esami 2021 ABRUZZO