Disposizioni organizzative anti Covid-19 per l’a.s. 2023-24

Data: 04/09/2021

Le Regole per Affrontare il Covid a Scuola 2023/24: Cosa Dice la Circolare del Ministero della Salute

Al momento, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha emesso linee guida specifiche, in quanto non ci sono più misure restrittive anti-Covid che impongano distanziamento sociale, isolamento o l’obbligo delle mascherine. Pertanto, è necessario fare riferimento alla circolare emanata dal Ministero della Salute il 11 agosto scorso. Questa circolare fornisce indicazioni su come comportarsi in caso di positività al Covid, anche alla luce delle nuove disposizioni normative che eliminano le restrizioni.

La circolare sottolinea che le persone che risultano positive a un test diagnostico molecolare o antigenico per il SARSCoV-2 non sono più obbligate all’isolamento. Tuttavia, si raccomanda comunque di adottare precauzioni simili a quelle utilizzate per prevenire la trasmissione della maggior parte delle infezioni respiratorie.

In particolare, vengono consigliate le seguenti misure:

  • Indossare una protezione delle vie respiratorie (come una mascherina chirurgica o una FFP2) quando si entra in contatto con altre persone.
  • Restare a casa se si sono sintomatici, fino a quando i sintomi scompaiono.
  • Mantenere un’adeguata igiene delle mani.
  • Evitare luoghi affollati.
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza e cercare di evitare di frequentare ospedali o strutture residenziali sanitarie (RSA). Questo consiglio è particolarmente rilevante per gli operatori sanitari e sociosanitari, che dovrebbero evitare il contatto con pazienti a rischio.
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni precedenti alla diagnosi, specialmente se sono anziane, fragili o immunodepresse.
  • Contattare il proprio medico curante se si è una persona fragile o immunodepressa, se i sintomi persistono per più di tre giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

La circolare del Ministero della Salute offre quindi un quadro chiaro di come dovrebbero comportarsi le persone che risultano positive al Covid, anche se non sono più soggette all’isolamento obbligatorio. Queste misure sono volte a garantire la sicurezza e la salute di tutti in un contesto scolastico, dove la precauzione e la responsabilità individuale sono fondamentali per mantenere la situazione sotto controllo.

Circolare Ministero della Salute n. 25613 dell’11.08.2023

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GESTIONE DELLA GRAVIDANZA A SCUOLA NEL PERIODO PANDEMICO

La pandemia da COVID-19 ha reso necessaria una riorganizzazione dei percorsi assistenziali legati alla nascita. E alcune categorie in particolare hanno tutele particolari in pandemia.

Ricordiamo infatti che vige la “sorveglianza sanitaria eccezionale” per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID–19, o da esiti di patologie  oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità  che possono caratterizzare un maggiore rischio.

Gravidanza a Scuola e Covid

Il rischio causato dall’attuale pandemia spinge infatti le Scuole ad prestare particolare attenzione alle disposizioni del D. Lgs. 151/01 e della L. 35/2012.

I Dirigenti sono tenuti ad integrare il documento di valutazione dei rischi con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando, per ognuna di tali mansioni a rischio, le misure di prevenzione e protezione che intende adottare.

Qui di seguito, seguendo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, esponiamo una sintesi delle norme in materia di tutela della maternità.

In tal modo i professionisti sanitari e i datori di lavoro possano valutare insieme alle donne in gravidanza l’eventuale opportunità di:

  • una modifica delle loro condizioni lavorative,
  • un cambio di mansione
  • o dell’astensione dal lavoro.

Normativa attuale

Si evidenzia anche che il 22 settembre 2021 l’ISS ha aggiornato le indicazioni del documento originale con l’obiettivo di sostenere i professionisti sanitari e le donne in gravidanza e allattamento nel percorso decisionale durante la pandemia di COVID-19.

Il nuovo documento, in particolare, si sofferma sulla vaccinazione in gravidanza ma pone la basi anche per le procedure da attuare durante una gravidanza a Scuola in epoca Covid.

In base alla normativa vigente, il datore di lavoro (il DS) procede:

  • in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, a identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento;
  • integrare il documento di valutazione dei rischi con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando, per ognuna di tali mansioni a rischio, le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:
    • modifica delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro;
    • spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
    • in caso di lavori pregiudizievoli che non prevedono possibilità di spostamento, il datore di lavoro informa la Direzione Territoriale del Lavoro. E richiede l’attivazione del procedimento di astensione dal lavoro. La DTL emette un provvedimento d’interdizione o diniego entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa;
  • informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanzanon appena ne vengano a conoscenza.

Infine, relativamente alle mansioni/lavorazioni, la normativa nazionale vieta di adibire le donne

  • in stato di gravidanza
  • e fino al settimo mese dopo il parto

a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

Molte Scuole raccomandano alle donne che si trovano in stato di gravidanza di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il proprio ginecologo di fiducia e: 

  • valutare l’opportunità clinica di rimanere in  servizio
  • o se vi siano ragioni ostative per lo svolgimento delle proprie funzioni, tenendo  in debita considerazione anche le modalità di spostamento e i mezzi utilizzati nel percorso casa–lavoro. 

Si allega la Nota 2021 del 23/03/2020 dell’Ispettorato del Lavoro

La questione è affrontata al punto 2)

DEFINIZIONE RISCHIO BIOLOGICO

Segnatamente al rischio biologico, l’art. 267 del D.Lgs. 81/08, definisce:

  1. agente biologico:qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  2. microrganismo:qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  3. coltura cellulare:il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Secondo l’art. 268 gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

  1. agente biologico del gruppo 1:un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  2. agente biologico del gruppo 2:un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  3. agente biologico del gruppo 3:un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  4. agente biologico del gruppo 4:un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

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Nuovo protocollo di gestione casi positivi in vigore dal 1° aprile 2022

Si comunica che a seguito del DL 24 del 24.03.2022 a far data dal 1° aprile e fino al termine dell’anno scolastico saranno in vigore le misure sanitarie sintetizzate nell’allegato.
Si richiama l’attenzione in particolare su due novità:
1. Non è più prevista la quarantena per i contatti stretti di caso positivo;
2. La DDI sarà attivata solo per gli alunni positivi previa richiesta delle famiglie accompagnata da un certificato medico che attesti “le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”;
3. Gli alunni dai sei anni in poi dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine chirurgiche
(potranno a scelta delle famiglie indossare le FFP2);
4. La scuola continuerà a fornire le mascherine chirurgiche e solo in presenza di 4 o più casi fornirà le mascherine FFP2 per il periodo di autosorveglianza.

Protocollo-gestione-dei-casi-positivi-1.04.22-2

NUOVO-MODULO-RICHIESTA-DI-ATTIVAZIONE-DELLA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-1.04.22-2

ORGANIZZAZIONE FINO AL 31.03.2022

Si comunica al personale scolastico, alle famiglie, agli studenti e a tutta l’utenza dell’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO di CITTA’ SANT’ANGELO che, sentiti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente d’Istituto, anche per l’anno scolastico 2021-22 continuano ad essere vigenti i Protocolli di sicurezza e le disposizioni già in vigore nell’anno scolastico 2020-21 relative all’emergenza Covid-19 (per esempio, obbligo utilizzo delle mascherine, distanziamento personale, igiene delle mani e degli ambienti, frequente areazione dei locali, misurazione nella propria abitazione della temperatura corporea per gli alunni e il personale della scuola, Patto di corresponsabilità scuola-famiglia, ecc.).

Continuano, inoltre, ad essere vigenti le disposizioni riguardanti la misurazione della temperatura corporea agli ingressi e la gestione degli accessi nei plessi e spazi scolastici nei confronti degli esterni (es. genitori, esperti, fornitori, manutentori, ecc.).

Tutti sono quindi tenuti a conoscere ed osservare le disposizioni organizzative e i Protocolli d’Istituto relativi alla  sicurezza e prevenzione anti Covid-19.

I protocolli, la documentazione e i materiali sono a disposizione nella sezione del sito web d’Istituto.

Certificazione verde COVID-19 (“green pass”) dal 1° settembre 2021 per il personale scolastico:
Dal 1° settembre tutto il personale scolastico (docenti e ATA) deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (“green pass”) per poter accedere negli spazi dell’Istituto ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111.

La Dirigente scolastica e il personale delegato provvederanno a verificare il possesso della certificazione verde mediante un’applicazione specifica installata sui dispositivi digitali.

A breve il Ministero dell’Istruzione metterà a disposizione delle istituzioni scolastiche una piattaforma dedicata per la verifica semplificata dei green pass nei confronti del personale scolastico.

Misurazione delle temperatura corporea:
I soggetti esterni (es. genitori, esperti, fornitori, manutentori, ecc.) devono essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. Ė consentito l’accesso solo a chi presenta una temperatura corporea non superiore a 37,5°C e come da accordi con il RSPP per l’aggiornamento del Documento della Valutazione dei Rischi, mostrare il Green Pass.

Le famiglie dovranno controllare la temperatura corporea degli alunni nella propria abitazione prima di venire a scuola.

Registro degli accessi degli esterni (es. genitori, esperti, fornitori, manutentori, ecc.):
Il Registro degli accessi continua ad essere compilato per gli esterni. Il personale scolastico (docente a ATA) dovrà però compilare il Registro degli accessi quando si reca in un plesso diverso dal proprio e quando è presente nel proprio plesso in un orario diverso da quello di servizio.

La compilazione del Registro degli Accessi è delegata al personale scolastico. La firma è richiesta solo in entrata quindi in uscita sarà sempre il personale scolastico ad annotare l’ora di uscita. Per questioni di privacy, durante la firma in entrata si raccomanda di coprire la colonna “Telefono” con un cartoncino.

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