INCLUSIONE – PERCORSI E PROCEDURE – a.s. 2022/2023

Data: 26/11/2022

INCLUSIONE

Da anni e nella prospettiva della prossima triennalità, l’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO di Città Sant'Angelo mette al centro della propria azione l’accoglienza e l’inclusione perché tutti gli studenti possano sentirsi in un contesto capace di riconoscerli, valorizzarne i talenti e le attitudini, sostenerne e curarne le fragilità.

Come da Piano annuale dell’inclusione ( PAI), un’attenzione particolare viene riservata agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) divisi, come da normativa, negli ambiti della disabilità (DVA), dei disturbi evolutivi specifici (disturbi specifici dell'apprendimento, dell'attenzione e dell'iperattività), dei disturbi legati a fattori sociali, economici, linguistici e culturali.

Anche agli studenti atleti è riservata particolare cura, attraverso l’applicazione dei protocolli previsti dal Ministero dell’Istruzione.

Con queste finalità, l’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  offre strategie concrete per una didattica inclusiva e a favore del successo formativo di tutti gli studenti:

Gli insegnanti curricolari e di sostegno

  • utilizzano metodologie didattiche inclusive e rispondenti ai bisogni educativi specifici, definendo e seguendo regole e indicazioni comuni e univoche per promuovere pratiche condivise da tutto il personale all’interno dell’Istituto. Nell'a.s. 2021/2022 si è avviata una particolare strategia didattica all'interno del Progetto "SOSTEGNO IN CATTEDRA". Per l'elaborazione dei PEI, l'Istituto è in rete con l’Ambito 25 della Lombardia ed opera all'interno della piattaforma online COSMI per la redazione del P.E.I. su base ICF, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2017 e dal successivo D.Lgs. n. 96/2019 che stabiliscono inoltre principi, finalità, compiti e risorse per la progettazione dei percorsi di inclusione.

Una Funzione Strumentale (articolata in un gruppo con due docenti referenti PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO). Per i DSA la Scuola ha previsto un'unica REFERENTE per il primo ed il secondo ciclo con il supporto di una psicologa esperta DSA

  • gestisce e controlla tutto il processo che porta all'elaborazione di piani didattici individualizzati e personalizzati

La scuola

  • promuove la collaborazione con quanti sul territorio (Comune, Asl, Associazioni, Cooperative, Enti) agiscono a sostegno dei bisogni di formazione degli studenti
  • valorizza e approfondisce i temi interculturali e quelli sulla diversità grazie alle attività di educazione civica anche con la collaborazione di enti esterni
  • offre corsi di L2 per tutti gli studenti NAI, per favorire il recupero dello svantaggio linguistico
  • forma e supporta insegnanti, famiglie e studenti sui temi dell’inclusione
  • predispone progetti di accoglienza per i nuovi iscritti
  • dedica al sostegno e al recupero attività di supporto individualizzato tenendo conto anche dei nuovi bisogni emersi dopo il periodo crisi sanitaria
  • dispone, come metodologia didattica permanente per la prevenzione dell’insuccesso, strategie di recupero basate sulla conoscenza dei livelli di difficoltà delle discipline e delle caratteristiche dell’apprendimento degli studenti; ad esse affianca attività di vero e proprio recupero, per la riduzione/eliminazione delle fragilità, per il consolidamento delle competenze disciplinari e trasversali, per il rafforzamento di atteggiamenti di responsabilità e autonomia
  • predispone sportelli di ascolto e di supporto didattico per gli studenti
  • adotta forme di verifica e valutazione condivise collegialmente e adeguate alle necessità degli alunni
  • interconnesso con l’area del recupero è anche un settore importante dei PCTO, per la scoperta e l’approfondimento di attitudini e interessi e per l’orientamento e il riorientamento.

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 3196/2022. REDAZIONE DEL PEI PER L’A.S.2022/2023.

Considerato che in questo momento dell’anno scolastico (NOVEMBRE 2022) i Gruppi di lavoro operativi per l’inclusione (GLO) sono impegnati nella redazione del PEI per l’a.s. 2022/2023, al momento occorre soddisfare l’esigenza che l’attività in corso abbia a riferimento solo la progettualità educativo-didattica.

Solo a partire dal mese di maggio 2023 occorrerà predisporre le Sezioni del modello nazionale PEI relative al fabbisogno di risorse professionali per l’inclusione (Sezioni 11 e 12). A quest’ultimo fine, saranno fornite specifiche indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del PEI.

In allegato riportiamo anche la sintesi del Parere del CSPI approvato dal Consiglio superiore della Pubblica Istruzione nella seduta plenaria n. 95 del 13.10.2022 riguardo lo schema di decreto interministeriale recante le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, concernente: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’art. 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile2017, n. 66».

AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALE.2022.0003330

Sentenza-Consiglio-di-Stato-Sezione-VII-n.-3196-del-15-03-2022

Decreto-182.29-12-2020

Allegati-decreto-182-2020

nota-2044-del-17-settembre-2021-indicazioni-operative-redazione-pei-anno-scolastico-2021-2022

decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita

Parere-CSPI-Correttivo_di182-20-PEI-e-Sostegno_Cont_19102022185137-1

Sintesi-parere-CSPI

Ricordiamo  che il Consiglio di Stato non si è espresso in merito agli aspetti specifici contestati dalle Associazioni e su cui aveva deliberato il TAR del Lazio, cioè:

  • la composizione del GLO,
  • l’esonero generalizzato degli alunni disabili da alcune attività della classe,
  • la determinazione delle ore di sostegno senza correlazione con la gravità della disabilità,

per cui rimangono aperte le criticità.

https://www.giuntiedu.it/product/il-nuovo-pei-su-base-icf-guida-alla-compilazione

Si ritiene comunque opportuno che le scuole evitino di utilizzare quelle indicazioni dei nuovi modelli di PEI che sono state censurate dal TAR Lazio e sulle quali non si è pronunciato il Consiglio di Stato: ci si riferisce ad esempio alla riduzione di orario delle lezioni, all’esonero da talune discipline, alla presenza di un solo esperto segnalato dalle famiglie che può partecipare solo se la famiglia dichiara che non è da essa pagato, ai “laboratori” composti da soli alunni con disabilità, ecc.

Quanto alla riduzione dell’orario scolastico, è da ritenere che essa debba essere consentita solo se si dimostra una seria causa: ad esempio orario mattutino della riabilitazione che il centro di riabilitazione, benché sollecitato, si è rifiutato di spostare al pomeriggio. In tali casi la richiesta di riduzione di orario dovrà essere presentata della famiglia insieme agli operatori socio-sanitari che hanno in carico l’alunno.

Quanto all’esonero, si tenga presente che per le scuole del primo ciclo, l’art. 16 commi 1 e 2 della L. n° 104/92 stabilisce che i PEI debbono essere formulati sulla base “delle effettive capacità degli alunni”. Pertanto un “esonero parziale di talune discipline” è espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 16 citato.

Quanto alla scuola secondaria di secondo grado, se trattasi di PEI differenziato, è da tener presente che tale tipo di PEI può prevedere l’esonero da talune discipline sostituendole con altre attività consentite dallo stato di salute dell’alunno. Senza tale esonero o sostituzione, ove possibile, l’alunno sarebbe condannato ad una permanente bocciatura e quindi a non poter seguire tutto il ciclo di istruzione secondaria, in netta violazione della sentenza n° 215/1987 della Corte Costituzionale che ha assicurato il diritto degli alunni con disabilità a frequentare interamente tale ciclo di studi.

Ovviamente, mentre nella scuola del secondo ciclo l’esonero totale da una disciplina non consente il rilascio del diploma, per l’espresso disposto dell’art. 20 del D.Lgs. n° 62/17, un tale divieto espresso non è previsto nell’art. 11 dello stesso decreto. Anzi il comma 13 di tale decreto,  consente agli alunni con DSA di poter conseguire il diploma pur in presenza dell’esonero da una lingua straniera. È questo un aspetto che il nuovo Ministro dovrà risolvere per evitare contenzioso, poiché è assurdo che l’esonero sia consentito ad alunni con DSA, problema meno grave della disabilità certificata, e non sia consentito agli alunni con disabilità.

  • Quanto ai laboratori per soli alunni con disabilità, essi sono già vietati dalle Linee Guida per l’inclusione scolastica trasmesse con la Nota Ministeriale del 4 agosto 2009.
  • Quanto all’uscita dalla classe durante l’orario delle lezioni, essa deve essere per casi eccezionali (ad esempio per la presenza di ADHD dell’alunno), concordati ed espressamente previsti nel PEI dal GLO, prevedendo anche la presenza di alcuni compagni.
  • Quanto infine ad attività individuali in orario scolastico, essa deve essere concordata nel PEI per un periodo definito e con finalità ben precise (ad esempio recupero, approfondimento, ecc.).

L’importanza di questi nuovi modelli è dimostrata dal fatto che con essi finalmente si avrà un modello unico nazionale e che essi saranno formulati anche on line, con tutti i vantaggi di risparmio di tempo e di possibile accesso alle banche-dati che consente una completezza di informazioni. A tal proposito è da non trascurare il vantaggio che avranno docenti, alunni e familiari con minorazione visiva che sino ad oggi dovevano adattarsi a farsi leggere e scrivere i contenuti dei PEI cartacei, mentre da ora in poi poteranno personalmente accedere a tali modelli on-line, partecipando alla stesura delle bozze, alle correzioni ed alla consultazione sia delle bozze che dei testi definitivi.

Approfondimento a cura di AIPD in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex

Infine, nei primi collegi di settembre e nel collegio del 3.11.2022, la Scuola ha adottato criteri di valutazione per tutti gli alunni, criteri che valorizzano ciascun allievo e soprattutto promuovono una valutazione formativa ed un piano di studio personalizzato. A tal fine, per rendere chiaro quanto deliberato dal collegio, si rimanda ad un documento agile ma chiaro:

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Gli insegnanti per il sostegno su che cosa valutano?
La risposta si trova nell'art 12 comma 3 L.n 104/92, dove sono indicati gli obiettivi per l'integrazione scolastica, che quindi debbono essere valutati dal docente specializzato, quale
mediatore dell'integrazione. Egli deve valutare tutti gli alunni della classe su quanto abbiano realizzato di ciascuno dei quattro parametri ivi indicati, formulando una media logica fra i risultati parziali dei quattro parametri ( nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione).
Non si deve dimenticare che l'insegnante per il sostegno è innanzi tutto di sostegno ai Colleghi curricolari. Essi non possono valutare gli alunni sui contenuti delle singole
discipline, poiché per questo ci sono i docenti curricolari. Essi però debbono fornire ai Colleghi curricolari tutti gli elementi che consentano loro di valutare correttamente gli alunni
con disabilità.