ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI

Data: 16/04/2022

GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI UCRAINI IN ETA' SCOLARE

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota n. 781 del 14 aprile 2022 con la quale si fa seguito alle precedenti note prot. n. 381 del 4 marzo 2022 e prot. n. 576 del 24 marzo 2022, al fine di fornire ulteriori indicazioni, in questa occasione maggiormente operative, per la gestione dell’accoglienza dei profughi ucraini in età scolare.

Materiali didattici ed informativi
Sul sito del Ministero è stata predisposta una sezione interamente dedicata all’emergenza Ucraina (https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/), entro cui sono reperibili materiali informativi e didattici, riferimenti normativi, note, circolari ed indicazioni operative.

Costante è il contatto con la Commissione europea e gli Stati Membri dell’Unione che partecipano ai lavori del “Gruppo di Alto Livello per l’istruzione e la formazione dell’Unione Europea” e a quelli dei Gruppi di lavoro tematici nell’ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione 2021-2030. La Commissione europea, per offrire una risposta alle sfide derivanti dalla crisi ucraina, ha implementato con una sezione specifica la piattaforma “School Education Gateway” (https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm) in cui sono reperibili ulteriori risorse didattiche.

Modalità di iscrizione
Come evidenziato nella  nota 4 marzo 2021, prot. n. 381, ai fini dell’iscrizione degli studenti ucraini si applicano, sulla base del Testo Unico sull’immigrazione (art. 38, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), tutte le disposizioni vigenti per i minori stranieri presenti sul territorio nazionale in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Il richiamato articolo prevede che l’effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana. Tali tutele si applicano anche ai minori stranieri non accompagnati e ai minori titolari dello status di rifugiato.

L’articolo 45 del Regolamento attuativo del Testo Unico sull’immigrazione, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, stabilisce, inoltre, che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione e sono soggetti all’obbligo scolastico, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Lo stesso articolo prevede che l’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva, impregiudicato il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.

Si rammenta che, oltre alla “Rilevazione sull’accoglienza scolastica degli studenti ucraini” tramite SIDI, le istituzioni scolastiche sono chiamate a curare l’inserimento in “Anagrafe Nazionale degli Studenti” di quanti iscritti nelle sezioni di scuola dell’infanzia e nelle classi di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché presso i CPIA. A tali fini, in mancanza di codice fiscale, l’inserimento è possibile attraverso l’indicazione di un codice fittizio. Ulteriori informazioni operative sono reperibili su SIDI.

Classe di iscrizione
I minori stranieri soggetti all’obbligo di istruzione, e quindi anche i profughi ucraini, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione dell’alunno ad una classe diversa, tenendo conto:

  1. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
  2. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
  3. del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
  4. del titolo di studio eventualmente posseduto.

Considerata la probabile carenza di documentazione che attesti gli studi in corso in Ucraina e, dunque, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, le istituzioni scolastiche valuteranno ciascuna situazione considerando l’inserimento nella classe corrispondente al percorso scolastico precedente, al fine di dare continuità, per quanto possibile, agli apprendimenti interrotti.

Validità dell’anno scolastico
Restano ferme le norme vigenti in materia di validità dell’anno scolastico per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Considerato che gli studenti ucraini, ancorché tardivamente iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado italiane, ordinariamente seguivano percorsi scolastici nel loro Paese, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato – comprensivo delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe – richiesta ai fini della validità dell’anno scolastico, si considera decorrere dal momento dell’iscrizione dello studente ucraino nella scuola italiana di accoglienza.

Piano didattico personalizzato
Utile, per l’inserimento a scuola degli alunni ucraini, il riferimento alla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 in tema di bisogni educativi speciali e ai chiarimenti forniti con nota 22 novembre 2013, prot. n. 2563. Ivi si prevede, per gli studenti neoarrivati in Italia da Paesi di lingua non latina, la definizione di un Piano didattico personalizzato (PDP) e l’attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative.

Nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche potranno pure individuare attività di arricchimento formativo consistenti nell’accesso a materiali ed attività didattiche on-line riferibili al curricolo ucraino.
Indicazioni in merito alla valutazione degli apprendimenti e all’eventuale partecipazione agli esami di Stato del primo e del secondo ciclo saranno fornite successivamente.

Disposizioni di carattere sanitario – COVID-19
Necessario il raccordo con le autorità sanitarie chiamate ad assicurare l’attuazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Dipartimento della protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” (https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n873-del-6-marzo-2022-ulteriori-disposizioni-urgenti-di-protezione-civile-assicurare-sul-territorionazionale-accoglienza-ilsoccorso-e-0). Tali previsioni sono prorogate fino al 30 aprile 2022 (ordinanza del Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2022, n. 881).

L’art. 2, comma 1, della menzionata ordinanza n. 873 prevede per i profughi ucraini un regime di autosorveglianza di cinque giorni, decorrenti dal tampone effettuato nelle 48 ore successive all’ingresso nel territorio nazionale e il conseguente obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, escluse le categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.

Disposizioni di carattere sanitario – Vaccinazioni
Con riguardo invece agli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si richiama la Circolare del Ministero della Salute 3 marzo 2022, “Crisi Ucraina – Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali” che, per i soggetti mai vaccinati, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto, raccomanda “l’offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale”.

 

Tali indicazioni sono completate dalla menzionata ordinanza del Dipartimento della protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, ove si prevede che entro i cinque giorni successivi dall’ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-difterite, tetano, pertosse, poliomielite.

Ferme restando le predette disposizioni di carattere sanitario, con riferimento all’art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, le istituzioni scolastiche sono tenute “all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere…la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie… ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse… o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie… entro la fine dell’anno scolastico o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia”. In merito, come di consueto, le istituzioni scolastiche cureranno le interlocuzioni con le Aziende sanitarie locali di riferimento.

Rimane in vigore la disposizione dell’art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, per la quale “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso.

Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o al centro ovvero agli esami”.

Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative

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